| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
O.P.C.M. 27/12/2006 n. 35592. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato provvede, anche per piani stralcio, all'affidamento delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, utilizzando, ove necessario, per le attività esecutive uno o più soggetti attuatori appositamente nominati che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo commissario delegato. 3. Per il compimento delle iniziative di competenza il commissario delegato è autorizzato a derogare, nei limiti strettamente necessari per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza previsti nel piano, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni: • regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; • regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; • decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241; • legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni; • decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; • decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 191; • decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996; • legge 31 luglio 2002 n. 179, art. 21; • leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga. 4. Il presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato può approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale di cui al comma 6. 5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. 6. Le risorse finanziarie derivanti dai mutui stipulati in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2006 n. 3534, so- OPCM 27/12/2006 n. 3559 – Disposizioni urgenti di protezione civile. no trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367. Art. 15. 1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2007, i poteri commissariali conferiti al presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, e le disposizioni previste dall'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2006. Art. 16. 1. I prefetti di Catania e Siracusa sono confermati, fino al 30 settembre 2007, commissari delegati per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative poste in essere ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3483 del 2005 e n. 3491 del 2006. Art. 17. 1. Al fine di consentire al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3304 del 30 luglio 2003 di procedere all'urgente completamento delle attività di caratterizzazione del sito e dell'appalto del primo lotto di messa in sicurezza della falda, è versata sulla contabilità speciale intestata al predetto commissario delegato la somma di euro 2.272.727,00 a valere sulle risorse assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al sito di interesse nazionale di cui alla citata ordinanza di protezione civile, in sede di ripartizione dei fondi prevista dall'apposito decreto ministeriale in corso di registrazione. Detta somma trova copertura nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario anno 2005. Art. 18. 1. Al fine di consentire la rapida soluzione dell'emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. All'art. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per l'espletamento del proprio incarico, il commissario delegato si avvale dell'opera di un soggetto attuatore, nominato dallo stesso commissario delega- to d'intesa con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal commissario medesimo ». All'art. 3, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: «Al soggetto attuatore è corrisposto un compenso pari all'60% di quello spettante al commissario delegato». All'art. 3, comma 2, dopo le parole «amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, previo assenso degli interessati, fermo restando il trattamento, anche economico, in essere al momento del comando» e dopo le parole «Tale personale» sono aggiunte le seguenti: «, la cui assegnazione avviene, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto dei termini perentori previsti all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127,». All'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per l'espletamento delle attività di analisi delle situazioni di rischio igienicosanitario ed ecotossicologico, derivanti dallo stato di inquinamento nell'area interessata dall'emergenza e per il monitoraggio degli interventi sul suolo, sull'arenile e nello specchio acqueo antistante, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare si avvale nei limiti temporali dello stato d'emergenza di tre esperti cui è corrisposto il medesimo trattamento di cui all'art. 3, comma 3». All'art. 6, comma 1, in coda alla seconda alinea sono aggiunte le seguenti parole: «U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7082 - residui anno finanziario 2005». All'art. 6, comma 1, dopo la seconda alinea sono aggiunte le seguenti parole: «quanto a euro 2.255.000,00 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare U.P.B. 1.2.3.1 capitolo 7082 - competenza anno finanziario 2006; quanto a euro 245.000 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1. capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare residui esercizio finanziario anno 2005». All'art. 7, comma 5, le parole «a carico del Fondo della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti «a carico delle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato». Art. 19. 1. Il Sindaco di Napoli nominato Commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della Città di Napoli, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2509 del 1997 e successive modificazioni, è autorizzato a porre in essere gli ulteriori in- OPCM 27/12/2006 n. 3559 – Disposizioni urgenti di protezione civile. terventi diretti al completamento ed alla riqualificazione ambientale delle aree ubicate in località Chiaiano - Cupa Spinelli, già messe in sicurezza ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2 aprile 2004 e finalizzati a consentire la loro fruibilità avvalendosi delle risorse finanziarie ancora disponibili. Art. 20. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a porre in essere tutti gli interventi ritenuti necessari finalizzati alla riesumazione dei corpi mediante il recupero dell'imbarcazione affondata a circa 19 miglia al largo delle coste di Porto Palo di Capo Passero in provincia di Siracusa, in cui persero la vita circa 280 immigrati clandestini il 25 dicembre 1996 a causa del loro trasbordo dalla nave contraddistinta con il codice F174. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede anche avvalendosi di uno o più soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono indifferibili ed urgenti e autorizzano il ricorso alle procedure acceleratorie previste dall'ordinamento giuridico vigente. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sarà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 21. 1. Considerato che sono in corso gli interventi di carattere straordinario inerenti alla fase della ricostruzione post-sismica dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpite dagli eventi sismici del 2002, i termini previsti rispettivamente dall'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e dall'art. 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003 n. 3279, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. 2. Ai datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei comuni indicati all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 17 febbraio 2006 e successive modificazioni, è concessa per il periodo contributivo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. 3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 12 rate mensili a decorre- re dal mese di gennaio 2008. 4. Il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002 n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, stabilito al 31 dicembre 2006, dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2006 n. 3496, è differito al 31 dicembre 2007. 5. I versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 4, possono essere effettuati da parte dei soggetti interessati senza aggravio di sanzioni ed interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, mediante rateizzazione mensile pari, al massimo, ad otto volte il periodo di sospensione, oppure entro il 31 gennaio 2008 in un'unica soluzione. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti sono effettuati entro la medesima data. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate alle regioni Molise e Puglia per fronteggiare gli eventi sismici del 2002, con le modalità e le procedure previste dall'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 22. 1. Per il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, il Commissario delegato, in deroga all'art. 1, comma 11, della legge 31 dicembre 2004 n. 311, è autorizzato ad avvalersi di un consulente di elevata e comprovata professionalità ed in possesso di specifiche competenze giuridiche con corresponsione di un compenso in misura non superiore a quello previsto per i consulenti di cui all'art. 4, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3512 del 6 aprile 2006, oltre l'eventuale trattamento di missione. Art. 23. 1. Al fine di fronteggiare adeguatamente le numerose situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale e per garantire efficienti e stabili collegamenti nelle situazioni d'emergenza, la regione autonoma del Friuli- Venezia Giulia è autorizzata a realizzare una innovativa rete radio numerica multiaccesso digitale a standar europeo, in deroga al decreto del Ministero delle comunicazioni del 12 giugno 1998 n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni, con oneri a carico del bilancio regionale. OPCM 27/12/2006 n. 3559 – Disposizioni urgenti di protezione civile. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|